Benefici Fiscali

BENEFICI FISCALI



Il Welfare aziendale è l'insieme di servizi o prestazioni che il datore di lavoro può erogare per sostenerne il potere d’acquisto e per migliorare la qualità della vita personale e familiare dei propri dipendenti e che non vengono considerati retribuzione e non sono quindi gravati da imposizione fiscale.



L’offerta di tali servizi, per essere agevolata fiscalmente deve essere promossa in aggiunta alla normale retribuzione del lavoratore e non sostituendo

somme di competenza di quest’ultimo .


Il vantaggio fiscale più diretto per l’azienda consiste nel diritto di dedurre tutti i costi dei servizi offerti ai dipendenti dall’imponibile del reddito di impresa. Il principale riferimento normativo in materia di welfare aziendale e benefici fiscali è  il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) dove negli articoli 51 (erogazioni a favore dei dipendenti) e 100 (oneri di utilità sociale) individua somme e valori che, se erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenea di dipendenti, non concorrono alla formazione di reddito per il dipendente e sono deducibili dal datore di lavoro ai fini Ires, godendo quindi di un particolare trattamento fiscale.



LEGGE E NORMATIVA


A partire dalla Legge di Stabilità del 2016 che il Governo ha emanato una serie di provvedimenti finalizzati a incentivare le forme di welfare aziendale, fino ai cambiamenti introdotti dall'ultima Legge di Bilancio, che hanno permesso di incrementare le possibilità ed i vantaggi di questo strumento remunerativo.


Sono considerati Welfare Aziendale gli oneri sostenuti dal datore di lavoro per opere e servizi di utilità sociali a beneficio dei dipendenti e dei familiari indicati dall’art. 12 del Tuir3.


In tale fattispecie rientrano a titolo esemplificativo:

il check up medico

gli abbonamenti a circoli sportivi,

palestre, club, teatro (purché non nominativi)

corsi di studio diversi da quelli inerenti le attività aziendali

servizi di babysitter


La concessione di tali benefici da parte del datore di lavoro può

avvenire su base volontaria o in conformità a disposizioni di

contratto o di accordo o di regolamento aziendale4


Il lavoratore deve risultare estraneo al rapporto economico tra

il datore di lavoro e il gestore del servizio (in pratica i soldi devono

transitare direttamente dal datore di lavoro al gestore)


AZIENDE SENZA RAPPRESENTANZE SINDACALI



L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le aziende prive di rappresentanza sindacale interna “possono comunque recepire il contratto collettivo territoriale di settore e, conseguentemente, applicare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati in esecuzione di tale contratto territoriale”


AZIENDE CON

RAPPRESENTANZE SINDACALI


E' consigliabile definire il piano di welfare previo accordo con le rappresentanze sindacali in quanto i dipendenti potranno scegliere  per quanto concerne  i premi di produttività se ricevere beni e servizi al posto dei premi economici.